Statuto

CONSORZIO PER L'INCREMENTO DELLA
IRRIGAZIONE NEL TERRITORIO CREMONESE

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STATUTO


Allegato E dell'Atto Costitutivo del Consorzio in data 26 Marzo 1883
N. 6265 dei Rogiti Fezzi Dr. Giovanni residente in Cremona


1. - E' costituito nella Provincia di Cremona un Consorzio dei Comuni interessati aventi per scopo la costruzione e l'esercizio di un Canale di irrigazione dal fiume Adda.
Esso assume la denominazione di "Consorzio per l'incremento della irrigazione nel Territorio Cremonese".
La sua sede è in Cremona.

2. - A tale Consorzio competono tutti i favori accordati dalle leggi dello Stato per favorire l'incremento delle irrigazioni.

3. - Il capitale occorrente per la esecuzione della impresa viene calcolato nella somma di L. 5.500.000.=.
Esso sarà procurato mediante un'operazione di credito per conto dei Comuni formanti parte del Consorzio.
Al servizio degli interessi ed ammortizzo di tale debito sarà provveduto coi redditi proprii del Canale, coi sussidi dello Stato e della Provincia e col proporzionale contributo dei Comuni aderenti al Consorzio.

4. - La compartecipazione dei Comuni al Consorzio sarà rappresentata da tante Carature od Azioni aventi una eguale interessenza.

5. - Ogni Comune che voglia associarsi nel Consorzio dovrà sottoscrivere non meno di una Caratura.

6. - Le Carature sottoscritte attribuiscono a ciascuno dei Comuni associati proporzionalmente tutti i diritti ed obblighi inerenti alla comproprietà del nuovo Cavo e sue ragioni.
In conseguenza fino a che i redditi annuali del Consorzio non sieno sufficienti ad equilibrarne le spese annuali, dovrà ciascun Comune contribuire al Consorzio per la differenza in proporzione delle sue Carature. Nel soddisfare a questa quota, qualora la medesima avesse a superare il decimo dell'imposta principale governativa sui terreni e fabbricati esclusi quindi i decimi addizionali, a richiesta del Comune sarà l'eccedenza portata a suo debito, dietro la corresponsione annua dell'interesse del 5%. Le somme così capitalizzate, potrà il Comune pagarle quando lo creda conveniente, e altrimenti saranno gradualmente estinte colla quota sui redditi dell'acquedotto spettanti al Comune, ed anche eventualmente con quella parte di contributo che rimanesse disponibile in alcuni anni, senza eccedere il decimo della imposta sopra indicato.

7. - Ogni Caratura ha un rappresentante: questi riuniti costituiscono la rappresentanza Consorziale.
La stessa persona non può rappresentare più Carature.

8. - Ogni quinquennio i Consigli dei Comuni Consorziati nella sessione di Autunno eleggono a maggioranza assoluta di voti i loro Rappresentanti nel numero corrispondente alle Carature sottoscritte.
Essi possono essere sempre rieletti.
Nel caso di morti o rinuncie i Consigli provvedono alle sostituzioni e gli eletti dureranno in carica il tempo assegnato ai membri che sono chiamati a sostituire.

9. - L'Assemblea Consorziale si raduna ordinariamente due volte all'anno nel primo e nell'ultimo trimestre dietro invito della Presidenza del Consiglio di Amministrazione, e straordinariamente se il bisogno lo esiga, o quando ne sia fatta istanza firmata da almeno dieci Rappresentanti.

10. - Le sue deliberazioni sono valide in prima Convocazione quando sia presente all'Adunanza almeno una metà dei Rappresentanti eletti; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Quando si tratti di approvazione o modificazione dello Statuto sarà necessario l'intervento di almeno tre quarti dei Rappresentanti.

11. - All'Assemblea compete:

Ø di approvare gli Statuti e Regolamenti del Consorzio e le successive riforme e modificazioni dei medesimi;
Ø di approvare i progetti e contratti relativi alla costruzione del Nuovo Canale, ed a quanto riflette la successiva sua sistemazione, conservazione e la erogazione delle acque col medesimo derivate; di determinare il relativo dispendio e provvedere i fondi all'uopo occorrenti;
Ø di stabilire la pianta del personale addetto al Consorzio ed i relativi stipendi ed assegni;
Ø di approvare i conti presuntivi e consuntivi;
Ø di nominare nel proprio seno il Consiglio di Amministrazione e la Commissione per la Revisione dei conti.

12. - Il Consiglio di Amministrazione è costituito di sette Membri; essi durano in carica due anni, eleggendosene tre negli anni dispari e quattro negli anni pari; nel primo anno i membri scadenti saranno designati dalla sorte; essi sono sempre rieleggibili.

13. - Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente che è pure il Presidente delle Assemblee Consorziali; tale elezione si rinnova ogni anno.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne farà le veci il Consigliere da lui delegato, e in mancanza di questo il Consigliere Anziano d'età .
Il Presidente rappresenta il Consorzio in tutti i suoi atti in giudizio e fuori.

14. - Al Consiglio d'Amministrazione compete:

Ø di dare esecuzione alle deliberazioni della Rappresentanza Consorziale;
Ø di compilare i conti presuntivi e consuntivi;
Ø di nominare tutti gli impiegati del Consorzio;
Ø di compiere tutti gli atti amministrativi che non sono espressamente demandati alla Rappresentanza Consorziale.

In caso d'urgenza adotta le deliberazioni riservate all'Assemblea, dandone comunicazione alla medesima nella più prossima adunanza.

15. - Le sedute del Consiglio sono legali quando, dietro regolare convocazione, intervengano alle stesse almeno quattro Membri, compreso il Presidente.

16. - La Commissione per la Revisione dei conti è composta di tre Membri eletti dalla Rappresentanza Consorziale nel proprio seno, si rinnovano ogni anno e sono rieleggibili.

17. - Speciali Regolamenti disciplineranno così l'azione della Rappresentanza Consorziale come quella del Consiglio di Amministrazione.
Da speciale regolamento saranno pure determinate le preferenze da accordarsi a quelle derivazioni d'acqua che serviranno all'irrigazione dei terreni compresi nella circoscrizione dei Comuni iscritti nel Consorzio.
In tutto ciò che non sia diversamente stabilito si applicheranno per analogia le norme della Legge Comunale e Provinciale.

18. - Le entrate del Consorzio saranno erogate nell'ordine seguente:

a) nel pagamento delle spese d'amministrazione e di esercizio, non che nella progressiva estinzione dei debiti contratti e dei relativi interessi a norma delle stabilite combinazioni;
b) nella formazione graduale di un fondo di riserva fino alla concorrenza di una somma da stabilirsi dalla Rappresentanza Consorziale che sarà impiegata a beneficio del Consorzio;
c) l'eccedenza delle entrate dopo aver soddisfatto agli impegni surriferiti sarà distribuita fra i Comuni consorziati in proporzione delle carature sottoscritte.

19. - L'adesione al Consorzio per parte dei Comuni interessati impegna i medesimi per tutta la sua durata. Il suo scioglimento dovrà essere pronunciato dalla Rappresentanza Consorziale in Assemblea Generale nella quale sieno rappresentati almeno tre quarti dei Comuni consorziati. Alla stessa Assemblea competerà di stabilire le norme per la liquidazione del patrimonio consorziale.

 

 

 

CONSORZIO PER L'INCREMENTO DELLA
IRRIGAZIONE NEL TERRITORIO CREMONESE

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REGOLAMENTO


Sulle attribuzioni della Rappresentanza Consorziale
e del Consiglio di Amministrazione

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(Statuto Consorziale Art. 17)
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Capo Primo


DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE

Articolo 1.

Tre mesi prima che spiri il quinquennio di cui all'art. 8 delle Statuto, il Presidente del Consorzio, con sua lettera circolare, invita i Comuni consorziati a nominare i rispettivi rappresentanti a' sensi e per gli effetti dell'Art. 7 dello Statuto stesso.
Parimenti, verificandosi il caso di morte o dimissioni presentate al Consorzio, il Presidente invita tosto i Comuni interessati a provvedere alla sostituzione dei loro rappresentanti.
Per la formazione del numero legale non si tiene conto dei defunti e di quelli per qualsiasi ragione cessati dall'Ufficio, finché non sia stata comunicata alla Presidenza la sostituzione da parte dei rispettivi Comuni.
Non si tiene conto delle dimissioni date finché non sia comunicata la rispettiva accettazione da parte del Comune al quale il rappresentante appartiene.


Articolo 2.

L'Assemblea Consorziale si raduna ordinariamente due volte all'anno nel primo e nell'ultimo trimestre, dietro invito della Presidenza del Consiglio d'Amministrazione, e straordinariamente se il bisogno lo esiga, o quando ne sia fatta istanza firmata da almeno dieci Rappresentanti.


Articolo 3.

La convocazione della Assemblea è fatta dal Presidente mediante inviti diretti ai singoli rappresentanti alla loro residenza. Tali inviti saranno trasmessi per posta; fra la consegna degli inviti all'Ufficio postale ed il giorno dell'Adunanza vi dovranno essere almeno cinque giorni liberi. In questo periodo i Rappresentanti dei Comuni consorziati potranno esaminare, presso gli uffici del Consorzio, le pratiche sulle quali l'Assemblea è chiamata a deliberare.
Nell'invito di convocazione sono sommariamente indicati gli oggetti da trattarsi all'ordine del giorno.
Occorrendo successive convocazioni, per difetto di numero legale o rinvio dell'adunanza a successive sedute, resta fermo l'ordine del giorno già trasmesso.
Qualora l'Assemblea deliberi di continuare la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno in sedute successive, la Presidenza ne darà tosto avviso ai Rappresentanti non intervenuti alla adunanza.


Articolo 4.

Le deliberazioni dell'Assemblea Consorziale sono valide in prima convocazione quando sia presente alla Adunanza almeno una metà dei Rappresentanti eletti; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Quando si tratti di approvazioni o modificazioni dello Statuto sarà necessario l'intervento di almeno tre quarti dei Rappresentanti.
In tutti gli altri casi ogni proposta si intende approvata quando ottenga la maggioranza assoluta dei votanti.
Si intendono applicabili alle deliberazioni dell'Assemblea gli Articoli 298 e 299 della legge comunale e provinciale T.U. 4 Febbraio 1915, N. 148.


Articolo 5.

Il Direttore del Consorzio assiste alle Adunanze dell'Assemblea Consorziale per riferire e dare i necessari schiarimenti sui vari oggetti in discussione sui quali potrà sempre esporre il proprio avviso con voce consultiva.
Parimenti assistono alle Sedute dell'Assemblea, per gli opportuni schiarimenti, il Ragioniere e l'Ingegnere Aggiunto Segretario, il quale redige il processo verbale della adunanza. In caso di impedimento è sostituito da altro funzionario delegato dalla Presidenza.
Sono applicabili ai verbali delle adunanze della Assemblea Consorziale le disposizioni degli Articoli 300, 301 e 302 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, N. 148 e degli Articoli 51 e 161 del regolamento esecutivo della legge comunale e provinciale approvato con R. D. 12 Febbraio 1911, N. 297.
Quando l'approvazione del processo verbale non segua seduta stante, su proposta della Presidenza e col consenso della Assemblea, ne potrà essere delegata l'approvazione al Consiglio di Amministrazione del Consorzio.


Articolo 6.

Le adunanze dell'Assemblea Consorziale sono private; la Presidenza potrà però consentire che il pubblico assista trattandosi di determinati oggetti ed in tal caso se ne farà menzione nel processo verbale.


Articolo 7.

All'Assemblea Consorziale compete:

Ø di approvare lo Statuto e Regolamenti del Consorzio e le successive riforme e modificazione dei medesimi;
Ø di stabilire la pianta del personale addetto al Consorzio ed i relativi stipendi ed assegni;
Ø di approvare i conti preventivi e consuntivi;
Ø di nominare nel proprio seno il Consiglio di Amministrazione e la Commissione per la revisione dei conti;
Ø di approvare le tariffe dei canoni annuali per l'affitto delle acque distribuite dai canali del Consorzio;
Ø di deliberare sui progetti per la costruzione, l'acquisto e l'esercizio di nuovi canali per derivazione di acque per irrigazione e per qualsiasi altra utilizzazione dei medesimi, quando alle dette opere non si possa provvedere con gli ordinari stanziamenti del bilancio annuale;
Ø di approvare i piani finanziari per le opere di cui al precedente alinea, i relativi mutui e le eventuali costituzioni di ipoteche sugli immobili del Consorzio;
Ø di deliberare su eventuali permute od alienazioni di tronchi di cavi consorziali nonché sulla costituzione di servitù passive in riguardo ai medesimi.


Capo Secondo


DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Articolo 8.

Il Consiglio d'Amministrazione è costituito da sette Membri; essi durano in carica due anni, eleggendosene tre negli anni dispari e quattro negli anni pari; nel primo anno i Membri scadenti saranno designati dalla sorte; essi sono sempre rieleggibili.


Articolo 9.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente che è pure il Presidente delle Assemblee Consorziali; tale elezione si rinnova ogni anno.


Articolo 10.

Le sedute del Consiglio sono legali quando, dietro regolare convocazione, intervengano alle stesse almeno quattro Membri, compreso il Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti.
Per la convocazione del Consiglio d'Amministrazione non si richiedono i termini stabiliti per la convocazione dell'Assemblea Consorziale.
Il processo verbale delle adunanze del Consiglio di Amministrazione indicherà gli intervenuti e gli oggetti sui quali si è deliberato, facendo menzione dei voti favorevoli e di quelli contrari ad ogni proposta.
Il processo verbale delle adunanze del Consiglio è esteso dall'Ingegnere Aggiunto - Segretario e sottoscritto, dopo l'approvazione, dal Presidente e dal Consigliere Anziano fra gli intervenuti. In caso di impedimento dell'Ingegnere Aggiunto - Segretario il processo verbale sarà esteso da altro funzionario delegato dalla Presidenza.
Il Direttore del Consorzio assiste alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione per riferire e dare i necessari schiarimenti sui vari oggetti in discussione sui quali potrà sempre esporre il proprio avviso con voce consultiva.


Articolo 11.

Al Consiglio d'Amministrazione compete:

Ø di dare esecuzione alle deliberazioni della Rappresentanza Consorziale;
Ø di compilare i conti preventivi e consuntivi;
Ø di nominare tutti gli impiegati del Consorzio;
Ø di approvare tutti i progetti di opere e spese per i canali del Consorzio e per l'incremento delle irrigazioni, salvo l'approvazione dell'Assemblea per quelli di sua competenza;
Ø di redigere i capitolati per gli affitit delle acque e sorvegliare l'erogazione delle medesime secondo i diritti precostituiti;
Ø di deliberare su tutti i contratti per acquisti e per vendita in relazione ai progetti debitamente approvati, nonché per quelli attinenti a vendite di alberi, di prodotti; alienazione di aree non occupate dai cavi, loro sponde ed opere accessorie; agli acquisti di provviste di ogni genere;
Ø di deliberare sui contratti di locazione degli stabili ed opifici di proprietà del Consorzio, nonché su quelli per la somministrazione di energia elettrica;
Ø di deliberare sulle affrancazioni di rendite e di censi passivi;
Ø di deliberare intorno alle azioni da promuovere in giudizio relative a diritti di qualsiasi specie ed innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa anche attinenti a mutui, ipoteche, prestiti, piani finanziari e progetti di competenza della Assemblea Consorziale;
Ø di deliberare in genere su tutti gli atti che non sono espressamente demandati alla Rappresentanza Consorziale.


Articolo 12.

In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione adotta le deliberazioni riservate alla Assemblea, dandone comunicazione alla medesima nella più prossima adunanza.

Capo Terzo

DEL PRESIDENTE


Articolo 13.

Il Presidente convoca le adunanze della Assemblea Consorziale e del Consiglio di Amministrazione, le presiede e ne dirige le discussioni.
Spetta al Presidente di rappresentare il Consorzio in tutti i suoi atti in giudizio e fuori.


Articolo 14.

Quando non sia di danno per gli interessi del Consorzio, il Presidente può autorizzare il rilascio di copia dei deliberati dell'Assemblea Consorziale e del Consiglio di Amministrazione da estrarsi mediante atto notarile a spese dei richiedenti.


Articolo 15.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne farà le veci il Consigliere da lui delegato e in mancanza di questo il Consigliere Anziano d'età.


Articolo 16.

Sono per analogia applicabili nell'esercizio delle attribuzioni della Rappresentanza Consorziale e del Consiglio di Amministrazione le disposizioni dell' Art. 290 Testo Unico della legge Comunale e Provinciale 4 Febbraio 1915, N. 148.